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Sez. 1, Sentenza n. 3647 del 29/10/1975 (Rv. 377851 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA COSTITUZIONE A MEZZO DI PROCURATORE - RIASSUNZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA DATA DELL'INTERRUZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377851-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA COSTITUZIONE A MEZZO DI PROCURATORE - RIASSUNZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA DATA DELL'INTERRUZIONE.*

Le sentenze 15 dicembre 1967 n 139 e 6 luglio 1971 n 159 della Corte costituzionale hanno dichiarato l'incostituzionalita dell'art 305 cod proc civ con esclusivo riferimento agli artt 301, 299 e 300 terzo comma, stesso codice e, cioe, limitatamente alla parte in cui la cennata norma fa decorrere dalla data dell'interruzione il termine per la riassunzione o per la prosecuzione del procedimento nel caso della morte, radiazione e sospensione dall'albo del procuratore, nonche della morte e della perdita di capacita della parte, verificatesi prima della Costituzione in giudizio ed, infine, nel caso in cui questi eventi riguardino la parte costituitasi personalmente. Pertanto, e tutt'ora vigente nell'attuale ordinamento giuridico il precetto, risultante dal disposto combinato degli artt 305 e 300, primo e secondo comma, cod proc civ, secondo cui l'interruzione del processo segna il momento della decorrenza del termine di riassunzione del processo nella diversa ipotesi della morte di una delle parti verificatasi dopo che quest'ultima si e costituita a mezzo di procuratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)