Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 12/05/1978 Ud. (dep. 26/09/1978) Rv. 139990 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - LICENZA DI CACCIA - IN GENERE - LICENZA DI CACCIA CON PORTO DI ARMA - REVOCA DELLA LICENZA - LEGITTIMITA DEL PORTO DI ARMA PER USO DIVERSO DALLA CACCIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - SANZIONE.*
CACCIA - ESERCIZIO - LICENZA DI CACCIA - IN GENERE - LICENZA DI CACCIA CON PORTO DI ARMA - REVOCA DELLA LICENZA - LEGITTIMITA DEL PORTO DI ARMA PER USO DIVERSO DALLA CACCIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - SANZIONE.*
Nell'ipotesi in cui il competente questore abbia revocato la licenza di caccia concessa anche con porto di fucile, resta non soltanto inibito l'Esercizio della caccia, ma anche il porto di fucile per qualsiasi uso. (nella specie la Cassazione ha ritenuto che il porto dell'arma e illegittimo e ricade sotto la sanzione prevista dal terzo comma in relazione al primo comma, dell'art 4 della legge 18 aprile 1975 n 110). (V mass n 130672; (V mass n 129487).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 05/06/1939 num. 1016 art. 8 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)