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Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 29/04/1974 (Rv. 369257 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CONTRO CESSIONE DI ANNUALITA O DI CONTRIBUTI GOVERNATIVI O DI ENTI PUBBLICI O DI CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ALIQUOTA RIDOTTA PREVISTA DALL'ART 1, LETT C) DELLA LEGGE N 261 DEL 1953 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369257-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CONTRO CESSIONE DI ANNUALITA O DI CONTRIBUTI GOVERNATIVI O DI ENTI PUBBLICI O DI CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ALIQUOTA RIDOTTA PREVISTA DALL'ART 1, LETT C) DELLA LEGGE N 261 DEL 1953 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*

Per fruire dell'aliquota d'imposta di registro di maggior favore (zero virgola venticinque per cento) di cui all'art 1, lett C), della legge 4 aprile 1953, n 261, occorre che l'atto di cessione di annualita o di contributi governativi o di enti pubblici o di crediti verso pubbliche amministrazioni a garanzia di finanziamenti, concessi da aziende di credito a ditte industriali e commerciali in relazione a crediti derivanti dall'esecuzione di opere e forniture pubbliche, sia concepito e congegnato in modo da escludere in partenza che possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle determinate e previste nell'atto stesso. Pertanto, e sufficiente l'obiettiva possibilita di un ampliamento a nuove operazioni, a sottrarre l'atto all'applicazione dell'aliquota di maggior favore, indipendentemente dagli effetti pratici, apparentemente od effettivamente perseguiti dalle parti. Ai fini di detto accertamento, l'indagine del giudice del merito deve, in conformita del disposto dell'art 8 della legge di registro, essere volta a ricercare non gia la comune intenzione dei contraenti, bensi quale sia oggettivamente il potenziale valore strumentale dell'atto, per escludere che le sue clausole, considerate individualmente e nel loro complesso, siano capaci di aprire un varco attraverso il quale esso possa, nel corso del suo svolgimento, deviare dalla sua originaria e apparente destinazione ed allargarsi a nuove operazioni, che si avvantaggerebbero indebitamente del trattamento tributario di favore. In conseguenza, in caso di eccedenza della cessione rispetto alla sovvenzione, occorre che l'atto contenga Disposizioni limitative, atte ad escludere la possibilita di destinare i crediti a scopo diverso da quello della Estinzione del finanziamento. (Conf 1912'72, mass n 358986).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)