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Ordinamento dello stato civile

Testo in vigore al

Titolo I. Degli uffici e degli ufficiali dello stato civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facolta' di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile, nonche' di coordinare con le disposizioni del Codice civile emendato quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1852, che approva il testo del libro primo del Codice civile;
Visto il R. decreto 24 aprile 1939, n. 640, contenente le disposizioni per l'attuazione del predetto libro primo del Codice civile e le disposizioni transitorie;
Visto il R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Ogni comune ha un ufficio di stato civile.

2. Il podesta' o chi in sua vece regge il comune e' l'ufficiale dello stato civile.

3. Egli puo' delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a uno o piu' consultori o, in mancanza, ad altre persone che hanno i requisiti per la nomina a consultore.

4. Per gli atti di nascita, di morte e di richiesta della pubblicazione di matrimonio la delegazione puo' essere fatta anche al segretario comunale o ad altri impiegati del comune.

Art. 2

1. Quando le grandi citta' sono divise in quartieri, o quando un comune di terraferma comprende un'isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune e' lontana dal capoluogo o non ha con questo facili comunicazioni, o concorrono circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune separati uffici di stato civile con decreto del ministro per la grazia e giustizia.

2. Gli uffici di stato civile di uno stesso comune sono distinti con numero progressivo.

3. La delegazione in questi casi e' fatta alle persone che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fanno le veci del podesta' o ad altra persona che ha i requisiti di cui all'art. 7 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e non si trova in alcuno dei casi di cui all'art. 8 della legge stessa.

Art. 3

1. Ogni delegazione deve essere approvata dal procuratore del Re.
L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione quando non si tratta di segretario comunale o di altro impiegato del comune o di colui che fa le veci del podesta' nei quartieri delle citta', nelle isole, nelle borgate o nelle frazioni di un comune.
L'approvazione del procuratore del Re e' apposta su ciascun originale.

2. Uno degli originali e' depositato nella cancelleria del tribunale; l'altro e' depositato negli archivi comunali ed e' conservato tra gli atti dello stato civile.

Art. 4

1. La delegazione non priva il podesta' della sua qualita' di ufficiale dello stato civile; egli puo' sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o d'impedimento del delegato.

2. La delegazione dura finche' non e' revocata con altro atto del podesta', e finche' non sono trascorsi trenta giorni da quello in cui il delegato ha notificato la propria rinunzia al podesta'.

3. L'atto di revocazione e quello di rinunzia sono depositati negli archivi comunali, e il podesta' ne spedisce copia autentica al procuratore del Re affinche' sia depositata nella cancelleria del tribunale.

Art. 5

1. L'ufficiale dello stato civile:

  1. 1) riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile;

  2. 2) custodisce e conserva i registri e qualunque atto che vi si riferisce;

  3. 3) rilascia gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, e le copie degli allegati quando questi pervengono da paese estero o quando sono depositati in originale.

2. L'ufficiale dello stato civile puo' delegare le attribuzioni di cui al n. 3 al segretario comunale o ad altri impiegati del comune. La delegazione e' approvata dal procuratore del Re e devono essere osservate le formalita' di cui all'art. 3.

Art. 6

1. L'ufficiale dello stato civile non puo' ricevere gli atti, nei quali egli, il coniuge, o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo, intervengono come dichiaranti.

Art. 7

1. I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri dello stato civile possono rilasciare gli estratti e i certificati, o le copie degli allegati da essi custoditi soltanto nei seguenti casi:

  1. 1) quando sono smarriti o sono stati distrutti i corrispondenti registri del comune;

  2. 2) quando nel registro esistente nell'ufficio comunale manca l'atto che si trova nel registro corrispondente presso di loro depositato;

  3. 3) quando l'atto esistente nel registro dell'ufficio comunale non e' conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale;

  4. 4) quando si richiede copia di qualcuno dei documenti allegati ai registri presso di loro depositati, purche' tali documenti provengano da paese estero o siano depositati in originale.

2. I fatti accennati nei numeri 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dell'ufficiale dello stato civile. La difformita' accennata nel numero 3 deve risultare dall'estratto rilasciato dall'ufficio di stato civile.

Art. 8

1. Non ostante il disposto dell'articolo precedente, i cancellieri di tribunale e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare in calce agli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile la loro conformita' con i registri da essi custoditi.

Art. 9

1. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge: le regie autorita' diplomatiche e consolari; i commissari di marina sulle navi della regia marina ed i comandanti sulle navi mercantili, o coloro che ne fanno le veci.

Art. 10

1. Il presidente del Senato assistito dal notaio della Corona adempie le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re Imperatore e delle persone della Famiglia Reale.

2. Gli atti sono iscritti in un doppio registro originale, l'uno dei quali e' custodito nell'archivio generale del Regno e l'altro nell'archivio del Senato a norma dell'art. 38 dello statuto.

Art. 11

1. Nella zona delle operazioni di guerra le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate, alle persone che si trovano al loro seguito e ai prigionieri e per gli atti delle nascite da donne al seguito delle forze armate, sono esercitate dalle autorita', indicate nelle legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e secondo le formalita' ivi stabilite.