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Sez. 2, Sentenza n. 556 del 29/06/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151715 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - RICEZIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI VALIDI PER UN IMPORTO MINIMO E MASSIMO NON DI PARTICOLARE TENUITÀ - IPOTESI ATTENUATA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151715-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - RICEZIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI VALIDI PER UN IMPORTO MINIMO E MASSIMO NON DI PARTICOLARE TENUITÀ - IPOTESI ATTENUATA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*

Il valore dei titoli di credito non è limitato al costo dei moduli su cui sono scritti, ma corrisponde all'importo del diritto di credito che in concreto rappresentano. Pertanto non sussiste la ipotesi della ricettazione di particolare tenuità qualora siano stati ricevuti assegni circolari falsi validi per un importo da uno a cinque milioni. (Conf mass n 150789).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)