Sez. L, Sentenza n. 21440 del 21/10/2015 (Rv. 637498 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Lavoratore incaricato alla vendita - Contratto di leasing - Contestazione disciplinare a seguito di inadempimento dell'utilizzatore - Tardività - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Qualora il lavoratore, addetto alla vendita di beni e servizi, abbia stipulato un contratto di leasing con un cliente senza compiere le necessarie indagini sulla sua effettiva solvibilità, l'impresa datrice di lavoro può verificare l'operato del dipendente in via immediata e non deve attendere la realizzazione e l'accertamento dell'altrui inadempimento, sicché, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è tardiva la contestazione disciplinare mossa a distanza di sei anni dalla stipulazione del contratto, fondata sulla verifica compiuta da organo interno all'impresa e a seguito dell'inadempimento e del fallimento dell'utilizzatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)