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Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che permane la straordinaria necessita' ed urgenza di non paralizzare l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1981;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1981.

2. La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 24, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

3. Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2

1. Per l'anno 1981 l'avanzo di amministrazione puo' essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti e di residui passivi perenti da reiscrivere in bilancio nonche' di eventuali passivita' relative ad esercizi pregressi.

2. Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio comprese le maggiori entrate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 e, fatta esclusione dei trasferimenti statali di cui all'art. 24 del presente decreto.

Art. 2-bis

1. Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' aggiunto il seguente periodo: 'I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi'.

Art. 3

1. Gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 16. - Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, e' dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.
La tariffa e' formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
La prima parte e' determinata in rapporto alle quantita' di acqua effettivamente scaricata.
La seconda parte e' determinata in rapporto alla quantita' e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualita' delle acque scaricate";
"Art. 17. - Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa e' cosi' determinata:
per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;
per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.
La parte relativa al servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.
Il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.
Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto e' riscosso con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.
Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone e' liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.
Qualora i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto e' pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente";
"Art. 17-bis. - Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.
L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso;
Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto e' applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio".
"Art. 17-ter. - L'accertamento del canone o diritto e' effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175) in quanto compatibili.
La riscossione e' effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Per il contenzioso si applicano le disposizioni dello art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.
Per la omessa o ritardata denuncia delle quantita' e qualita' delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.
La soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, e' dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.
Per l'omesso o ritardato pagamento del canone e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.
Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto".

2. Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981.

3. Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, numero 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981.

4. Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce.

Art. 4

1. Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento per il primo anno e dell'80 per cento per il secondo anno dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

2. Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.

3. Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento e' dell'80 per cento ed e' limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.

4. Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovra' essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.

5. Qualora alla scadenza della validita' dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovra' essere corrisposta entro trenta giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento della tassa.

6. L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione.

Art. 5

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del cinquanta per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonche' della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

2. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

3. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va eseguito in modo ordinario.

4. Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative con scadenza del termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dal 2 gennaio 1981.

5. Nella stessa misura sopraindicata e con la medesima decorrenza sono aumentate le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

6. Nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del novembre 1980 ed individuati a norma delle disposizioni vigenti non si applica l'aumento di cui ai commi primo e quinto, limitatamente alle tasse il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, scade nel periodo dal 2 gennaio al 30 dicembre 1981.

7. Non si fa luogo al rimborso degli aumenti gia' corrisposti.

Art. 6

1. Per l'anno 1981 e' istituita una addizionale nella misura del 20 per cento ai seguenti tributi:

  1. 1) imposte comunali sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;

  2. 2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'addizionale e' devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalita' dei relativi tributi.

3. Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, e' applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esse ad aggio o a canone fisso.

4. I comuni, con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,, devono deliberare aumenti, per l'anno 1981, della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio; la misura degli aumenti tariffari non potra', comunque, superare il 50 per cento delle tariffe in vigore per il 1980.

5. I comuni, che usufruiscono del contributo a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 24 del presente decreto e che non abbiano ancora istituito la tassa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, sono obbligati ad istituirla con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, con decorrenza dallo stesso anno 1981. Le relative tariffe devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio fra costi e ricavi.

6. Non si fa luogo al rimborso delle maggiori somme pagate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto a titolo di addizionale in applicazione del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901.

Art. 7

1. E' data facolta' ai comuni di istituire una addizionale sul consumo, nell'anno 1981, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kw/h consumato.

2. Sono escluse dalla applicazione della addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti, adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

3. L'addizionale, da applicarsi sui consumi verificatisi a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di istituzione, e' liquidata con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed e' versata direttamente ai comuni.

4. Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 gennaio 1981 ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, hanno effetto sui consumi verificatisi dal 10 gennaio 1981. Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui ai precedenti commi e' utilizzato dai comuni, senza vincoli di destinazione, per investimenti o spese correnti in aggiunta agli incrementi di cui al successivo art. 14. L'importo non verra' riconosciuto agli effetti della quantificazione dei trasferimenti statali relativi agli anni successivi.

Art. 9

1. Per il triennio 1981-83 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui relativi ad investimenti degli enti locali per un importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamita' naturale del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4,000 miliardi annui, oltre agli interventi gia' previsti dalle vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti, si provvede con apporti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da determinarsi con la legge di bilancio.

2. La Cassa depositi e prestiti assicura in ciascun esercizio un volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di cui al precedente comma, dando nei successivi esercizi e nell'ambito della meta' dei fondi disponibili, priorita' ai mutui occorrenti per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.

3. Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi e' cosi' suddiviso:

  1. a) il 20 per cento, di cui la meta' riservata al Mezzo giorno, e' destinato ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, la cui spesa corrente procapite desunta dal bilancio di previsione 1979 e' inferiore al 120 per cento della media nazionale, per i comuni del mezzogiorno, e, per gli altri comuni, al 90 per cento della media stessa calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle categorie di opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo della legge del 20 settembre 1961, n. 817 e successive modificazioni.
    L'onere di ammortamento e' assunto a carico dello Stato. Tale quota e' ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

  2. b) il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartisce la residua quota dell'80 per cento per meta' tra i territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per meta' tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione e' effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

4. La suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il 1981 in base al precedente comma restano valide anche per l'anno 1982. Ai fini di cui alla lettera a) del medesimo comma restano valide, come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione 1979. ยท Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo, gli enti locali, nella individuazione delle opere per le quali richiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi stessi, salvo per le opere riguardanti esigenze locali di primaria importanza e che non siano riferibili agli indirizzi del programma regionale. Ai fini di quanto sopra il carattere dell'opera deve essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.

5. I comuni destinatari della quota di cui alla lettera a) del terzo comma possono utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi.2

Art. 9-bis

1. Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 67 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dai seguenti:
"Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fissera' limiti e condizioni.
Il Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione e sentita la commissione di vigilanza, potra' anche far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato o autorizzare la contrazione di prestiti esteri, per far fronte ad eccezionali esigenze della Cassa depositi e prestiti"
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Art. 10

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai consorzi di comuni previsti dall'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, anche se la loro costituzione e' avvenuta con semplice deliberazione dei consigli dei comuni e senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il limite massimo di lire 5 milioni stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, per le operazioni sui depositi iscritti presso le direzioni provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione e' elevato ai limiti di competenza dei dirigenti preposti alle direzioni stesse, ai sensi degli articoli 8 e 9, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, a concedere, ..., ai comuni di cui alle delibere del CIPE del 22 febbraio 1980 e del 27 marzo 1980 con le modalita' e condizioni ivi previste , mutui integrativi, a copertura dei maggiori oneri derivanti da gare in aumento, per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

4. Per fronteggiare le necessita' operative connesse alla sua attivita' creditizia, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad affittare o ad acquistare immobili o porzioni di immobili, imputandone la relativa spesa ai fondi di riserva della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse, nel limite del venti per cento della consistenza dei fondi stessi.

5. L'ammontare del canone figurativo di locazione, da ripartirsi fra le varie gestioni, costituira', al netto delle spese di manutenzione, il frutto da attribuire ai fondi di riserva in relazione a questo particolare impiego dei fondi stessi.

Art. 11

1. Per gli esercizi 1981 e 1982 i comuni e le province possono fare ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito, diversi dalla Cassa depositi e prestiti, esclusivamente alle seguenti condizioni e modalita':

  1. a) per il finanziamento degli aumenti d'asta e delle revisioni dei prezzi di opere finanziate degli stessi istituti con contratti stipulati alla data del 31 dicembre 1980;

  2. b) per gli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, per i quali la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla immediata concessione dei finanziamenti, nonche' per gli investimenti diretti alla creazione di zone industriali o artigianali;

  3. c) per il finanziamento degli investimenti che non rientrino nella lettera b).

2. Il maggior onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera b), rispetto a quello relativo ai mutui della Cassa depositi e prestiti, nonche' l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera devono essere fronteggiati senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano il trasferimento a pareggio di cui all'articolo 24, mediante l'espansione di entrate ovvero la riduzione di spese correnti, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi.

3. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti locali interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito, secondo i limiti e le modalita' di cui ai commi precedenti.

4. Per gli esercizi 1981 e 1982, il ricorso alla assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e' ammesso per le province, nel limite annuo del 5 per cento della potenzialita' di indebitamento, che rimane fissata al 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.

5. Le limitazioni e modalita' di cui ai commi precedenti non si applicano ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo, per la realizzazione di impianti di base, nonche' ai mutui assunti presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Art. 12

1. L'autorizzazione a rilasciare e ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 1030, alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, ed all'articolo 11, quinto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e' estesa alle aziende consortili e ai consorzi che gestiscono in economia tali servizi e, quanto all'oggetto, alle operazioni di finanziamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi quelli di incenerimento di rifiuti solidi urbani, di impianti di produzione e distribuzione di vapore acqueo, di acqua calda e di altra fonte termica anche abbinata alla produzione di energia elettrica. Quando i servizi sono gestiti in economia da comuni, province o loro consorzi, il terzo delle entrate delegabili e' riferito all'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Art. 13

1. Il complesso delle entrate extratributarie di ciascun comune e di ciascuna provincia, escluse quelle relative a fitti, canoni e censi attivi, interessi su anticipazioni e crediti, utili netti dei servizi municipalizzati e provincializzati, concorsi, rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico e da altri soggetti, poste correttive e compensative delle spese, deve essere previsto nei bilanci di previsione 1981 per un importo non inferiore alle entrate definitivamente previste nei bilanci 1980 incrementate del 18 per cento.

2. Il complesso delle entrate tributarie deve essere previsto in relazione alle previsioni definitive dell'anno 1980 e al maggior gettito derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 5, quinto comma, 6 e 7 del presente decreto.

3. In ogni caso le entrate di competenza per l'INVIM devono essere previste con un incremento pari al 16 per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel bilancio 1980.

4. Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per l'INVIM risultino inferiori alle previsioni, la differenza verra' corrisposta dallo Stato entro i limiti del disavanzo della gestione di competenza dell'anno 1981.

5. Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1981 previsto dalle norme del presente decreto.

6. Ove siano accertate maggiori entrate, queste possono essere utilizzate per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione, per investimenti, o spese una tantum, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti, ad eccezione delle maggiori entrate accertate per interessi attivi, che devono essere obbligatoriamente destinate ad investimenti.

Art. 14

1. Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle relative al finanziamento delle perdite di gestione delle aziende di trasporto e dei contributi per i servizi di trasporto, quelle di cui al successivo art. 16, quelle per interessi passivi e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non puo' subire un incremento superiore al 16 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

2. Per i comuni e le province la cui spesa pro capite desunta dal bilancio di previsione 1979 e' inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni montani o parzialmente montani del centro-nord, con popolazione fino a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, per i comuni, colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, l'incremento non puo' superare il 18 per cento.

3. Le percentuali di incremento di cui ai precedenti commi sono aumentate di un punto percentuale a conguaglio delle percentuali di incremento di cui all'articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

4. Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi presentassero il bilancio con una eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

5. Le percentuali di incremento del 16 per cento e del 18 per cento di cui al primo e secondo comma sono aumentate delle maggiori percentuali rispettivamente della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e dell'aumento del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, rilevate in pre-consuntivo dalla relazione previsionale e programmatica dell'anno 1982. Gli eventuali maggiori trasferimenti dello Stato saranno erogati a consuntivo con modalita' analoghe a quelle di cui al successivo art. 24.

Art. 16

1. Per l'anno 1981 le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

2. L'importo spettante a ciascun comune per l'anno 1981 verra' determinato applicando all'ammontare complessivo allo stesso dovuto dalla regione per l'anno 1980 una percentuale d'incremento non inferiore a quella prevista per i trasferimenti statali a favore delle regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno 1981.

3. Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

Art. 17

1. Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1981 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al precedente art. 14.

2. L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'art. 14, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1981. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

3. Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui all'articolo 14. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

4. La quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma, non impegnata alla fine dell'esercizio viene portata in detrazione dei trasferimenti statali a consuntivo previsti dal presente decreto.