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Sez. 2, Ordinanza n. 31611 del 04/12/2025 (Rv. 676474-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Vizi del processo - Rilevanza - Condizioni - Lesione del diritto di difesa - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676474-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.(In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso fondato sulla ritenuta nullità del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., per mancanza di attestazione di conformità all'originale telematico della copia analogica del ricorso notificato e per mancanza di attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto a quello spedito, senza spiegare le ragioni per cui tale vizio avesse inciso sul diritto di difesa).

Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)