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Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

Testo in vigore al

DEFINIZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale il Governo e' stato delegato ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della predetta legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per la sanita';
Decreta:

Art. 1

1. Per uva fresca si intende il frutto maturo della vite come pure l'uva stramatura o leggermente appassita a condizione che queste uve siano suscettibili di essere pigiate con i mezzi ordinari di cantina e di fermentare spontaneamente.

2. Per uva secca o passa si intende l'uva il cui appassimento ha raggiunto un punto tale da non consentire la pigiatura diretta con i mezzi ordinari di cantina e che non puo', comunque, fermentare spontaneamente e normalmente.

3. Per uva ammostata si intende l'uva fresca pigiata con o senza raspi.

4. Per mosto o mosto d'uva si intende il prodotto che si ricava dall'uva fresca o ammostata mediante pigiatura e sgrondatura o torchiatura, avente una gradazione complessiva naturale non inferiore a B°.

5. Per mosto muto si intende il mosto la cui fermentazione alcolica e' impedita mediante particolari pratiche enologiche, consentite dalle vigenti disposizioni.

6. Per mosto concentrato si intende il prodotto non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto o del mosto muto, escluso l'impiego del fuoco diretto, fino a raggiungere una densita' non inferiore a 28 Baume'.

7. Per mosto cotto si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto ed a normale pressione atmosferica.

8. Per filtrato dolce al intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica e' stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti.

9. Per mistella o sifone si intende il prodotto ottenuto dal mosto di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12° reso infermentescibile mediante aggiunta di acquavite di vino o di alcole in quantita' tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno di 16° ed a non piu' di 22°.

10. Per gradazione alcolica o grado alcolico o alcole svolto si intende la quantita' percentuale in volume di alcole effettivamente presente, determinata secondo i metodi ufficiali di analisi.

11. Per gradazione alcolica potenziale o alcole potenziale (alcole da svolgere) si intende quello ottenibile dalla, fermentazione degli zuccheri presenti, calcolati come zucchero invertito (grammi per cento ml a 20° C) ed adottando, come coefficiente di trasformazione zucchero in peso-alcole in volume, il fattore 0,6.

12. Per gradazione alcolica complessiva o gradazione complessiva o grado alcolico complessivo (alcole svolto e da svolgere) si intende la gradazione alcolica piu' l'alcole potenziale.

13. Per gradazione complessiva naturale si intende la gradazione complessiva che il prodotto presenta prima di avere subito qualsiasi correzione o mescolanza.

14. Per gradazione di acidita' degli aceti si intende l'acidita' totale espressa in grammi di acido acetico per 100 ml di aceto e determinata secondo i metodi ufficiali di analisi.

Art. 2

1. Il nome di vino e riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, dell'uva ammostata o del mosto d'uva, con gradazione alcolica non inferiore ai tre quarti della gradazione complessiva.

2. La gradazione alcolica dei vini non puo' essere comunque inferiore a 6°, mentre quella complessiva naturale non puo' essere inferiore a B°.

3. Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato, puo' essere posto in commercio con una gradazione alcoolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi.

4. Sono vini liquorosi quelli ottenuti da un vino base - prodotto esclusivamente con uve di appropriati vitigni indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste - di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore e 12 gradi, addizionato di mistella, di acquavite di vino, di alcole oppure di mosto concentrato oltre i limiti consentiti dall'art. 5.

5. Sono vini aromatizzati i vini aventi un grado alcolico inferiore al 21 per cento in volume, costituiti in prevalenza da vino addizionato, o non, di alcole e di saccarosio nonche' di sostanze permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica atte a conferire al prodotto particolari odori e sapori estranei al vino.

6. Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei all'immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi al termine della loro preparazione e prima che vengano estratti dallo stabilimento di produzione una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20 gradi Cmisurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonche' confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato.

7. E' tuttavia consentito impiegare nella preparazione dei vini spumanti naturali anche vini con gradazione complessiva non inferiore a 9 gradi purche' provenienti da uve di vitigni pregiati indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

8. Nelle annate con andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' consentire, con proprio decreto, la preparazione di "spumanti naturali" mediante l'impiego di vini con gradazione alcoolica complessiva anche di 9 gradi, purche' essi provengano esclusivamente da uve di vitigni pregiati che siano tradizionalmente impiegati nella produzione di vini spumanti.

9. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia fiscale, sono vini speciali le mistelle, i vini liquorosi, quelli spumanti e quelli aromatizzati.1a

Art. 3

1. Per vinaccia si intende il complesso delle parti solide dell'uva fresca ammostata (detta anche vinacce vergine) o vinificata (detta anche vinaccia fermentata) con o senza raspi.

2. Per feccia fresca di mosto o di vino si intende la massa che per separazione si ricava dai mosti, ovvero per travaso e filtrazione o centrifugazione si separa dai vini, privata delle eventuali vinacce e raspi.

3. Per vinello si intende il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini di uva fresca, macerata in acqua, o dall'esaurimento con acqua delle vinacce fermentate Per sopra-torchiati o ultra-torchiati di vinaccia e di feccia si intendono i liquidi ottenuti dalla sovrapressione dei rispettivi sottoprodotti, ed aventi, in relazione ai vini, composizione clinica e caratteri organolettici anormali.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per la sanita', saranno determinate le caratteristiche di composizione dei prodotti da considerare supertorchiati od ultratorchiati di vinaccia e di feccia anche distintamente, ove occorra, in relazione al vino della stesa zona di produzione.

5. Per enocianina commerciale si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce di uva nera di vitis vimifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure resa solida con trattamenti fisici.

Art. 4

1. Per pulcianella si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato ad un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio.

2. Per bottiglia marsala si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato ad un collo con rigonfiamento centrale (collo oliva). Il fondo della bottiglia puo' presentare una rientranza piu' o meno accentuata.

3. L'altezza totale e' di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica pari a circa tre quinti dell'altezza totale.

4. Per fiasco toscano si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore ad un collo allungato, nel quale l'altezza totale non sia inferiore a 1,2 e non superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo puo' essere anche piano o leggermente concavo.

DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEI MOSTI E DEI VINI

Art. 5

1. Nella preparazione e nella conservazione dei mosti e dei vini, oltre alle ordinarie pratiche di razionale enotecnica (follature, rimontaggi, arieggia menti, svinature, torchiature, colmature, travasi e tagli di mosti o vini), sono permessi:

  1. a) la refrigerazione;

  2. b) la pastorizzazione;

  3. c) la filtrazione anche con l'uso di sostanze coadiuvanti, chimicamente inerti;

  4. d) la centrifugazione;

  5. e) la carbonicazione con anidride carbonica fino ad una pressione assoluta di 2,5 atmosfere a 20° C. Qualora la carbonicazione superi il contenuto di anidride carbonica di 2 grammi litro, essa deve essere dichiarata in etichetta con la indicazione "vino addizionato di anidride carbonica" in caratteri ben leggibili ed indelebili;

  6. f) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona delimitata dalle vigenti disposizioni;

  7. g) la concentrazione a freddo del vino, nei limiti necessari a portare la gradazione alcolica complessiva non oltre quella normale dei vini della zona di produzione, purche' l'incremento non superi i 2 gradi alcolici complessivi;

  8. h) la concentrazione a freddo o a caldo, escluso il riscaldamento diretto, del mosto o del mosto muto per la preparazione del mosto concentrato;

  9. i) l'aggiunta di anidride solforosa e di metabisolfito di potassio (disolfito o pirosolfito) e di disolfito di calcio;

  10. l) l'impiego di lieviti selezionati da vinificazione con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanita';

  11. j) l'eliminazione di anidride solforosa con mezzi fisici;

  12. m) l'aggiunta di bicarbonato, carbonato o fosfato ammonico in quantita' non superiore a 30 grammi per ettolitro, di tiamina (vitamina Bl) fino ad un contenuto nei vini destinati al consumo di 60 milligrammi per ettolitro, nonche' di acido Lascorbico (vitamina C) o di l'ascorbato di sodio fino a 12 grammi per ettolitro, questi ultimi calcolati come acido l'ascorbico;

  13. n) l'acidificazione con acido tartarico e citrico, quest'ultimo in quantita' tale da non portare il vino a contenerne piu' di 100 grammi per ettolitro;

  14. o) la disacidificazione con carbonato e bicarbonato di potassio, carbonato di calcio e tartrato neutro di potassio;

  15. p) l'aggiunta di enocianina e di tannino;

  16. q) l'aggiunta di acido metatartarico nel limite massimo di 10 grammi per ettolitro;

  17. r) la chiarificazione con gelatina, caseina e caseinati, albumine animali, bentonite e argille attivate;

  18. s) la demetallizzazione con ferrocianuro di potassio secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanita', in modo tale che all'analisi chimica il vino non riveli residui di ferrocianuro di potassio o di suoi derivati;

  19. t) la deodorazione con carboni enologici attivi o con olii e la decolorazione con carboni enologici attivi;

  20. u) l'aggiunta di mosti muti, filtrati dolci e di mosti concentrati, questi ultimi limitatamente alla quantita' necessaria ad elevare i vini ed i mosti alla gradazione alcolica complessiva normale, di quelli della zona di produzione, purche' l'incremento di gradazione non superi i due gradi alcolici complessivi. Tale aggiunta puo' essere effettuata soltanto a scopo di rifermentazione da compiersi nel periodo per essa consentito; In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualita' del prodotto, il prefetto, sentiti gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, puo' consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati prevista dalla presente lettera u) sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi.

  21. v) la dolcificazione con filtrato dolce o con mosto muto o mosto concentrato, purche':

    1. 1) l'aggiunta di mosto muto sia effettuata sotto il controllo e con la osservanza delle disposizioni impartite dall'Istituto di vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste, competente per territorio;

    2. 2) l'aggiunta di mosto concentrato non sia tale da far superare al prodotto finito di oltre un grado la gradazione complessiva normale della zona di produzione del vino sottoposto a dolcificazione.

2. L'azoto puro puo' essere detenuto negli stabilimenti e puo' essere adoperato come coadiuvante di lavorazione a condizione che nel prodotto finito destinato al consumo non ne residuino piu' di 0,05 grammi per litro.

3. Le miscele di azoto e di anidride carbonica sono considerate anidride carbonica ai fini della presente legge.

4. In deroga a quanto sopra e' consentita, negli impianti di recupero dell'azoto esistenti in stabilimenti produttori di spumanti naturali, la presenza di miscele di azoto con anidride carbonica proveniente dalla fermentazione naturale del vino spumante, contenenti non piu' del 15 per cento di anidride carbonica.

5. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le forcate, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per la sanita', potranno essere consentiti tutti gli altri trattamenti ed aggiunte di volta in volta riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica potra' procedersi, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientificle ed igienico-sanitarie, all'aggiornamento dei trattamenti e delle aggiunte previsti dal presente articolo.

6. Restano ferme le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, quale risulta modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, in materia di additivi chimici e coloranti. Tuttavia, i decreti di autorizzazione del Ministro per la sanita', previsti dall'art. 5, lettere f) e g) della citata legge n. 283, sono emanati, per i mosti, vini ed aceti, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6

1. Nella preparazione dei vini liquorosi deve essere Impiegato un vino base di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12°, ed e' permessa, oltre al trattamenti indicati nell'art. 5, l'aggiunta di mistella, di acquavite di vino, di alcole, nonche' l'aggiunta di mosto concentrato. In sostituzione totale o parziale dell'aggiunta di alcole, si puo' procedere alla concentrazione a freddo del vino base avente i requisiti prescritti. L'aumento di gradazione cosi' ottenuto, oltre i limiti della gradazione normale dei vini della zona, 4 considerato ad ogni effetto aggiunta di alcole.

2. Le aggiunte ed i trattamenti contemplati nel comma precedente sono consentiti in misura tale che la gradazione alcolica complessiva del prodotto non superi comunque il doppio della gradazione alcolica complessiva del vino base, neppure in fase di lavorazione.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nella preparazione delle mistelle.

4. I vini liquorosi devono avere una gradazione alcolica non superiore a 22° e non inferiore a 16° ed un contenuto in zuccheri naturali, espressi come zucchero invertito, non inferiore a 50 grammi per litro.

5. I vini liquorosi qualificati "secco" o "dry" debbono avere una gradazione alcolica non inferiore a 18° ed un contenuto in zuccheri non superiore a 40 grammi per litro.

6. Salvo il disposto dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, chiunque intende effettuare la produzione e lo imbottigliamento, o solo l'imbottigliamento a scopo di commercio del vini liquorosi o delle mistelle deve munirsi di licenza che viene rilasciata dal Ministro per l'agricoltura, e le foreste, sentito il parere di quelli per l'industria e il commercio e per la finanza.3

7. I produttori e gli imbottigliatori di vini liquorosi o di mistelle devono tenere nei propri stabilimenti un registro di produzione ed un registro di imbottigliamento, preventivamente vidimati dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

8. Sui recipienti, diversi da quelli di cui all'art. 25, contenenti vini liquorosi o mistelle, deve essere riportato, anche a mezzo di etichetta solidamente fissata al recipiente con caratteri ben leggibili ed in ogni caso di formato non inferiore a 1 centimetro di altezza ed a mm. 2 di larghezza, la dicitura: "vino liquoroso" o "mistella".

Art. 7

1. Le norme del presente decreto si applicano anche ai vini aromatizzati, al marsala ed ai vini moscato passito di Pantelleria, in quanto compatibili con le disposizioni speciali per essi vigenti.

Art. 8

1. La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all'articolo 2 e' vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'articolo 72.

2. Gli spumanti si classificano in:

  1. a) spumanti naurali;

  2. b) spumanti gassificati.

3. L'apposizione sulle etichette dei vini spumanti delle denominazioni "classico", "riserva", "gran riserva", "grande spumante" e delle indicazioni in lingua straniera "brut", "dry" e similari e' consentita soltanto per gli spumanti naturali.1a

Art. 9

1. Gli spumanti di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 8, devono ottenersi per fermentazione naturale in bottiglia o in altro recipiente chiuso.

2. E' vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si preparano gli spumanti di cui al comma precedente e vini con anidride carbonica derivante esclusivamente da fermentazione, commerciati con l'indicazione " anidride carbonica derivante da fermentazione".

3. In casi eccezionali il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, puo' autorizzare, nei locali ove si preparano vini spumanti naturali, la detenzione e l'impiego di anidride, carbonica per la preparazione di bevande carbonicate, purche' l'impiego di tale sostanza possa essere impedito nella preparazione dei vini spumanti naturali mediante l'adozione di opportune cautele.

4. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, puo', per particolari tipi di spumanti naturali, autorizzare la confezione senza il capsulone o la stagnola, di cui all'art. 2, a condizione che sull'etichetta figurino gli estremi del decreto di autorizzazione.1a

Art. 10

1. Salvo quanto previsto dall'art. 5, lettera e), al soli spumanti gassificati e' permessa l'aggiunta di anidride carbonica.

2. Tali spumanti devono recare sotto la denominazione del vino e sullo stesso fondo dell'etichetta la dicitura "vino addizionato di anidride carbonica", la quale deve figurare anche sulle fatture, nelle lettere di porto, su tutti i documenti commerciali e deve apporsi in senso orizzontale sull'etichetta principale con lettere ben leggibili ed indelebili di formato non inferiore a mm 4 di altezza e a mm 2 di larghezza, dello stesso colore della dicitura piu' evidente.1a

Art. 11

1. Nella preparazione di vini spumanti e' consentita la aggiunta di saccarosio, di acquavite di vino e di alcole in proporzioni tali che la gradazione alcolica complessiva del prodotto finito non superi di un terzo la gradazione alcolica complessiva del vino base.

2. Gli spumanti non possono essere estratti dallo stabilimento in cui avviene la spumantizzazione se non in bottiglie provviste dello abbigliamento e delle indicazioni obbligatorie previste dal presente decreto.

3. I prodotti di cui al presente articolo debbono avere una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 11 gradi.

Art. 12

1. E' vietato produrre, nonche' detenere nello stesso stabilimento di produzione di spumanti, vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati, anche se gia' confezionati.

Art. 13

1. Salvo il disposto dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la produzione dei vini spumanti e' subordinata all'autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che la rilascia a domanda degli interessati da presentarsi ogni tre anni entro il 31 ottobre per il triennio successivo, nonche' alla tenuta di un apposito registro aggiornato di carico e scarico, documentato allo scarico con riferimento ai documenti emessi ai fini dell'I.G.E.

2. Su tali documenti deve essere specificata a parte la voce "spumante" e deve essere fatto riferimento alle annotazioni apportate sul registro di carico e scarico.