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Sez. 1, Sentenza n. 17198 del 14/11/2003 (Rv. 572495 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Configurabilità - Impossibilità per il minore di ricevere le cure morali e materiali necessarie per il suo sviluppo armonico e sereno - Adozione - Condizioni - Rischio per il minore di danno morale o materiale.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572495-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

La situazione di abbandono sussiste non solo nell'ipotesi in cui la famiglia naturale non voglia o non possa occuparsi del minore, ma anche ogni qual volta questi nell'ambito della famiglia naturale non possa ricevere quel minimo di cure morali e materiali necessarie per il suo sviluppo armonico e sereno, sicché l'adozione non può essere disposta quando, nonostante la famiglia di origine si presenti come problematica, tuttavia il minore non corra rischio di danno morale e materiale. È pertanto il danno reale o potenziale che il minore subisca o possa subire continuando a vivere nella famiglia d'origine che costituisce il discrimine fra il mantenimento dei rapporti con la famiglia naturale e la loro interruzione, con la sua conseguente adozione.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)