Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 15/04/1976 (Rv. 380040 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE PER ESIGENZE MILITARI - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - EFFETTI - DEFINITIVITA DELL'OCCUPAZIONE - CONSEGUENZE - LEGITTIMAZIONE DELL'OPERA DELL'AMMINISTRAZIONE OCCUPANTE - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE PER ESIGENZE MILITARI - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - EFFETTI - DEFINITIVITA DELL'OCCUPAZIONE - CONSEGUENZE - LEGITTIMAZIONE DELL'OPERA DELL'AMMINISTRAZIONE OCCUPANTE - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA.*
Anche nel caso di occupazione d'urgenza disposta per esigenze militari e non seguita, entro un ragionevole limite di tempo, dal decreto di espropriazione o di asservimento, l'esecuzione dell'opera pubblica ha il solo effetto di rendere definitiva l'occupazione medesima e non anche quello, proprio dell'anzidetto decreto, di legittimare l'opera dell'amministrazione occupante, escludendo il diritto del privato al risarcimento dei danni per l'indefinita protrarsi della occupazione.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)