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Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 15/04/1976 (Rv. 380040 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE PER ESIGENZE MILITARI - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - EFFETTI - DEFINITIVITA DELL'OCCUPAZIONE - CONSEGUENZE - LEGITTIMAZIONE DELL'OPERA DELL'AMMINISTRAZIONE OCCUPANTE - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380040-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE PER ESIGENZE MILITARI - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - EFFETTI - DEFINITIVITA DELL'OCCUPAZIONE - CONSEGUENZE - LEGITTIMAZIONE DELL'OPERA DELL'AMMINISTRAZIONE OCCUPANTE - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA.*

Anche nel caso di occupazione d'urgenza disposta per esigenze militari e non seguita, entro un ragionevole limite di tempo, dal decreto di espropriazione o di asservimento, l'esecuzione dell'opera pubblica ha il solo effetto di rendere definitiva l'occupazione medesima e non anche quello, proprio dell'anzidetto decreto, di legittimare l'opera dell'amministrazione occupante, escludendo il diritto del privato al risarcimento dei danni per l'indefinita protrarsi della occupazione.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)