Sez. U, Sentenza n. 18056 del 24/04/2002 Ud. (dep. 11/05/2002) Rv. 221405 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ | Responsabilità civile da circolazione di veicoli e natanti- Assicurazione obbligatoria - Attività dell'assicuratore - Configurabilità come servizio di pubblica necessità - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ
Ai fini della legge penale, l'attività di assicurazione del rischio di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti rientra tra i servizi di pubblica necessità, in quanto la sua qualificazione in tal senso ad opera della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti sia per le imprese di assicurazione autorizzate, soddisfa a fortiori il requisito, richiesto dall'art. 359 n. 2 cod. pen., del provvedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica necessità del servizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 359, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)