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Sez. 1, Sentenza n. 2828 del 05/10/1955 (Rv. 880409 - 01)

VENDITA - PREZZO - È DEBITO PECUNIARIO.
Stato
decisa il 1955-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880409-01

VENDITA - PREZZO - È DEBITO PECUNIARIO.

Il pagamento del prezzo da parte del compratore ha natura di debito pecuniario e, pertanto, è applicabile il principio nominalistico sancito dall'art. 1277 C.C., con conseguente esclusione della possibilità di una rivalutazione, a seguito del sopraggiunto deprezzamento della moneta, fuori della ipotesi prevista dal secondo comma dell'art 122 4 C.C.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)