Sez. 1, Sentenza n. 2828 del 05/10/1955 (Rv. 880409 - 01)
VENDITA - PREZZO - È DEBITO PECUNIARIO.
VENDITA - PREZZO - È DEBITO PECUNIARIO.
Il pagamento del prezzo da parte del compratore ha natura di debito pecuniario e, pertanto, è applicabile il principio nominalistico sancito dall'art. 1277 C.C., con conseguente esclusione della possibilità di una rivalutazione, a seguito del sopraggiunto deprezzamento della moneta, fuori della ipotesi prevista dal secondo comma dell'art 122 4 C.C.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)