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Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Testo in vigore al

Titolo I. I contributi

Capo 1°. Contributi obbligatori

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. Le persone soggette alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria in base alle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere assicurate anche se continuano o iniziano l'attivita' retribuita alle dipendenze altrui dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomini e del 55° se donne.

2. La disposizione relativa all'eta' di cui al precedente comma si applica anche ai fini del pagamento dei contributi previsti dall'art.

3. 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela della maternita' delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari.

Art. 2

1. I contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per le persone soggette ad almeno una delle assicurazioni obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo precedente.

2. Dai detti contributi sono comunque esclusi i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza iscritti obbligatoriamente a enti o istituti previdenziali che abbiano tra i propri scopi anche l'assistenza agli orfani degli iscritti.

Art. 3

1. I contributi base di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, nonche' quelli a percentuale dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati ed alle assicurazioni per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono commisurati all'intera retribuzione determinata secondo le disposizioni degli articoli 27, 28, 29 e 30 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, salvo i casi in cui siano stabilite apposite tabelle di retribuzioni medie, ai sensi del quarto comma dell'art. 6, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, o contribuzioni in misura fissa ai sensi del comma terzo dell'art. 17 della stessa legge.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.

Art. 4

1. Agli effetti del computo dei contributi a percentuale di cui all'articolo precedente si osserva il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 15, commi 3° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

2. La retribuzione giornaliera, per coloro che sono retribuiti a settimana, quattordicina, quindicina o mese, si ottiene dividendo la retribuzione complessiva rispettivamente per 6, 12, 13, 26 nel caso che la retribuzione stessa si riferisca a tutte le giornate lavorative comprese nei detti periodi di paga; e per il numero delle giornate effettivamente retribuite se esso e' inferiore a quello delle giornate lavorative comprese nel periodo di paga.

3. Il limite minimo di retribuzione di cui al primo comma si osserva anche nel caso che debbano essere stabilite tabelle di retribuzioni medie in applicazione del quarto comma dell'art. 6, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 5

1. Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro.

2. Il valore di tali contributi e' quello della classe corrispondente all'importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.

3. Qualora il lavoratore, durante l'assenza dal lavoro, riceva in tutto o in parte la retribuzione o, essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l'intero periodo, si applicano le norme comuni.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1975, N. 160.

Art. 6

1. I contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, nonche' al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, alla Cassa unica per gli assegni familiari, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto e alla Cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, i contributi per la tutela della maternita' delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari, quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e ogni altro contributo di previdenza e di assistenza sociale la cui esazione sia stabilita insieme ad uno dei contributi citati debbono essere versati entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello nel quale e' compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.26

2. L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie, o il versamento dei contributi base quando la riscossione di essi avvenga con sistemi diversi da quello delle marche ai sensi dell'art.

3. 51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, deve essere effettuato in coincidenza con il versamento degli altri contributi dovuti presso il medesimo ufficio che riceve il versamento.26

4. Quando i contributi siano dovuti dalle Amministrazioni dello Stato e ricorrano particolari esigenze delle medesime, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, puo' stabilire deroghe al termine per il versamento dei contributi.

Art. 7

1. I datori di lavoro che abbiano particolari esigenze in relazione alla loro organizzazione aziendale possono, in via eccezionale, essere autorizzati a versare i contributi di cui al precedente articolo entro un termine piu' ampio di quello stabilito dall'articolo stesso e, comunque, non superiore di tre mesi a quello di normale scadenza.

2. L'autorizzazione, quando siano riconosciute le esigenze dichiarate, e' conferita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facolta' di subordinarla a determinate condizioni e garanzie. Debbono essere in ogni caso osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per quanto concerne il pagamento degli interessi di mora.

Art. 8

1. I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso e' stato effettuato.

2. Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento e' restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresi' restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432.

Art. 9

1. Le marche assicurative relative a periodi anteriori di oltre 5 anni alla data di consegna all'istituto nazionale della previdenza sociale delle tessere personali su cui sono applicate sono inefficaci a tutti gli effetti e e non sono rimborsabili.

2. Sono tuttavia pienamente efficaci le marche assicurative riferentisi a periodi anteriori al quinquennio di cui al comma precedente qualora le tessere siano consegnate all'Istituto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte di cui all'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, deve essere presentata all'Istituto non oltre cinque anni dalla data del loro rilascio.10

Capo 2°. Contributi figurativi

Art. 10

1. I periodi di cui all'art. 56, lett. a), numeri 1 e 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4 commi 1° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono riconosciuti come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, sempreche' per detti periodi non continui a sussistere in favore dell'assicurato l'obbligo della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ovvero dell'iscrizione alle forme di previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che comporti l'esclusione dalla assicurazione obbligatoria predetta.

2. Per il riconoscimento ai fini sopra indicati dei periodi di cui all'art. 56, lett. a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4, commi 1° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nella assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia, di disoccupazione indennizzata o di degenza in regime di assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.5

3. I periodi di servizio militare di cui agli articoli 56, lett. a), n. 1, e 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non sono riconosciuti quando siano computabili per le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria o degli altri trattamenti di previdenza indicati al primo comma del presente articolo.23

Art. 11

1. Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all'art. 56, lett. a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, l'assicurato deve produrre un certificato rilasciato dall'Ente previdenziale dal quale e' stato assistito. Qualora non abbia diritto all'assistenza da parte di un Ente previdenziale l'assicurato deve denunciare all'istituto nazionale della previdenza sociale la data d'inizio della malattia entro 60 giorni dalla data stessa, allegando una dichiarazione medica di parte; ove la denuncia sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malattia, perdurando la stessa, sono riconosciuti a decorrere dal 60° giorno anteriore a quello della denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione della malattia l'assicurato deve farne denuncia all'Istituto allegando altra dichiarazione medica; in caso di inosservanza di detto termine sono riconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazione gia' presentata.

2. Non sono riconosciute ai fini predetti le malattie di durata inferiore a 15 giorni.5

Art. 12

1. I periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, stabiliti dall'art. 5 e dal primo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa sempreche' l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione e non si verifichino nei suoi confronti le condizioni di cui al primo comma del precedente art. 10.

2. I periodi sopra citati sono riconosciuti utili altresi' agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e alle indennita' di disoccupazione, purche' nel quinquennio antecedente a ciascun periodo di interruzione obbligatoria l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione rispettivamente nell'assicurazione per la tubercolosi o nell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, o un periodo corrispondente di lavoro soggetto a dette assicurazioni, e purche' non debba essere altrimenti assicurata per i periodi stessi.1219

3. Il periodo di interruzione obbligatoria del lavoro deve in ogni caso verificarsi nel corso di prestazione d'opera determinante l'obbligo dell'assicurazione per la quale il periodo stesso e' riconosciuto ai sensi dei due precedenti commi.

Art. 13

1. L'importo dei contributi che possono essere riconosciuti per i periodi di cui agli articoli 10 e 12 del presente decreto e' calcolato sulla media arrotondata per eccesso dei contributi versati, o accreditati per i lavoratori agricoli, per le singole assicurazioni nell'anno anteriore a ciascun periodo.

2. Per i periodi di servizio militare di cui all'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si computa come versato per ciascuna settimana il contributo corrispondente alla prima classe della tabella B, n. I, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Lo stesso contributo e' computato per i periodi considerati nel primo comma qualora l'assicurato non possa far valere alcun contributo nell'anno anteriore a ciascun periodo.

3. Non si fa luogo al riconoscimento dei contributi ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa in favore degli assicurati gia' titolari di una pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti o delle forme di previdenza sostitutive o di altro trattamento che comporti l'esclusione dall'assicurazione predetta, per periodi successivi alla decorrenza della pensione stessa.15

Capo 3°. Contributi volontari