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Sez. 1, Ordinanza n. 32551 del 13/12/2025 (Rv. 676561-01)

SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE | Società - Trasformazione - Scissione di società - Responsabilità solidale ex art. 2506-quater, comma 3, c.c. - Responsabilità delle nuove società - responsabilità nei limiti del patrimonio netto assegnato in sede di scissione - Responsabilità della società originariamente obbligata - responsabilità integrale.
Stato
decisa il 2025-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676561-01

SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE

In tema di scissione societaria, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall'operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; inoltre, nell'ipotesi in cui tali obbligazioni non vengano adempiute, rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3, c.c., anche tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, con responsabilità contenuta nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione, rimanendo tuttavia integralmente responsabile la società che si era originariamente obbligata, in epoca precedente all'operazione straordinaria.

Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3, Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)