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Sez. 2, Sentenza n. 1721 del 25/11/1975 Ud. (dep. 07/02/1976) Rv. 132230 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERIO SPAZIALE E CRITERIO TEMPORALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132230-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERIO SPAZIALE E CRITERIO TEMPORALE - IRRILEVANZA.*

Costituendo momento consumativo del reato di furto quello in cui il soggetto attivo si impossessa della cosa altrui, sottraendola al potere di custodia e di disponibilita materiale del soggetto passivo; una volta verificatosi il detto impossessamento da parte del soggetto attivo col relativo spossessamento nei confronti di quello passivo, il furto deve ritenersi consumato, qualunque sia stata la durata piu o meno breve dell'impossessamento, ed ancorche la cosa non sia stata allontanata dal luogo in cui si estende la sfera di vigilanza del derubato, essendo del tutto irrilevanti sia il criterio temporale che quello spaziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)