Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2498 del 27/01/2022 (Rv. 663864 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Giudizio d'appello - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. - Dovere del giudice - Sussistenza - Fattispecie in tema di amministrazione di sostegno.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE
La disposizione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e tale provvedimento può essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dall'amministratore di sostegno, diretta ad ottenere il risarcimento del danno in favore della beneficiaria, sua ascendente, a causa delle lesioni da questa subite in conseguenza di una caduta occorsale quale trasportata su un autobus di linea, limitandosi al rilievo della mancata richiesta di autorizzazione del giudice tutelare, senza concedere termine per il rilascio delle necessarie autorizzazioni).
Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)