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Sez. 1, Ordinanza n. 25159 del 19/09/2024 (Rv. 672406-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Verifica del superamento della soglia di fallibilità - Accollo c.d. "interno" da parte di un terzo - Computabilità ai fini del calcolo - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672406-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE

In tema di fallimento, il debito assunto da un terzo nei confronti dell'imprenditore mediante il c.d. "accollo interno" va computato nella verifica del superamento della soglia di fallibilità, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., atteso che in esso il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.

Legge Falliment. art. 1 com. 2 lett. C, Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)