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Sez. 2, Sentenza n. 1374 del 05/06/1964 (Rv. 301946 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO OLOGRAFO - DATA - ERRONEITA MATERIALE - RETTIFICABILITA DA PARTE DEL GIUDICE - LIMITI - MERO ERRORE MATERIALE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301946-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO OLOGRAFO - DATA - ERRONEITA MATERIALE - RETTIFICABILITA DA PARTE DEL GIUDICE - LIMITI - MERO ERRORE MATERIALE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioe ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, pero, come tale, dal testatore) puo essere rettificata dal giudice, solo, tuttavia, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, cosi da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l'esclusione dell'intenzione del testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile - che, come, renderebbe annullabile il testamento, perche equivalente a data inesistente - e incensurabile in Cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)