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Sez. 5 - , Sentenza n. 876 del 16/01/2019 (Rv. 652309 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Redditi di impresa – Deduzione costi – Inerenza – Costi di automezzi aziendali in uso promiscuo ai dipendenti – Regime applicabile ratione temporis.
Stato
decisa il 2019-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652309-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i costi relativi ad automezzi aziendali adibiti al trasporto promiscuo di cose e persone immatricolati prima del d.m. 4 agosto 1998 e concessi in uso ai dipendenti sono deducibili, ai sensi dell'art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, nei limiti della loro inerenza all'attività esercitata, in quanto non rientrano tra i mezzi di trasposto indicati dall'art. 121 bis (ora 164) del medesimo T.U., che non ha portata retroattiva.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 54, DM Trasporti 04/08/1998

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)