Sez. 1, Sentenza n. 3572 del 17/06/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211154 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Richiesto da condannato in stato di libertà - Reiezione dell'istanza fondata sulla valutazione della condotta tenuta nei confronti della persona danneggiata dal delitto - Legittimità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È legittima la reiezione dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale fondata sulla valutazione dell'atteggiamento non collaborativo del richiedente libero in favore del soggetto danneggiato dal reato, dal momento che tra i requisiti normativi previsti dall'art. 47, comma settimo, della legge n. 354 del 1975 figura anche la condotta del condannato favorevole, per quanto possibile, alla vittima del reato. (Nella specie la pena in relazione alla quale era stata chiesta la misura alternativa era stata oggetto di sospensione condizionale subordinata alla restituzione della somma provento del reato, mai avvenuta senza che il condannato giustificasse l'inadempimento, sì da far apparire che egli concepiva la misura alternativa come una forma di sostanziale elusione della sanzione penale).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)