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Sez. 1, Sentenza n. 5021 del 08/05/1995 (Rv. 492155 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Riassunzione dopo la decisione sul regolamento di giurisdizione - Effettuazione con comparsa ex art. 125 disp. att. cod. proc. civ. - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492155-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

È valida la riassunzione del processo sospeso, dopo la decisione sul regolamento di giurisdizione, che sia stata effettuata con comparsa ex art. 125 disp. att. cod. proc. civ., atteso che tale forma di riassunzione è prevista dal primo comma del cit. art. 125 per i casi di riassunzione per i quali la legge non disponga diversamente e che l'art. 367, secondo comma, stesso codice nel prescrivere la riassunzione del processo di merito (dopo la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario) in un termine perentorio non contiene, né richiama, alcuna disposizione in ordine alla forma della riassunzione.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)