Sez. 2, Sentenza n. 9998 del 02/05/1979 Ud. (dep. 24/11/1979) Rv. 143495 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - CONSEGNA DELL'ATTO AL DOMICILIO REALE DELLO IMPUTATO LATITANTE, ANZICHE MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - VALIDITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - CONSEGNA DELL'ATTO AL DOMICILIO REALE DELLO IMPUTATO LATITANTE, ANZICHE MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA - VALIDITA.*
La notificazione eseguita mediante consegna dell'atto al domicilio reale dell'imputato latitante, anziche mediante deposito in cancelleria, a norma dell'art 173 cod proc pen, deve ritenersi meglio rispondente allo scopo di portare l'atto a conoscenza dello interessato ed e percio valida.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)