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Sez. 2 - , Sentenza n. 27086 del 06/10/2021 (Rv. 662376 - 02)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE | Scioglimento della comunione ereditaria e ordinaria - Regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dalla gestione della comunione - Presupposto - Domanda di rendiconto - Necessità - Liquidazione mediante prelevamenti o incremento della quota - Necessità di domanda - Esclusione - Fondamento - Derogabilità pattizia - Possibilità.
Stato
decisa il 2021-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662376-02

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE

Nella divisione ereditaria e in quella ordinaria, il giudice non può procedere al regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dal rapporto di comunione senza che, in aggiunta alla domanda principale, sia stata anche proposta istanza di rendiconto, mentre, assolto tale presupposto, può autonomamente provvedere, anche in assenza di apposita domanda, alla liquidazione di tale regolamento col sistema dei prelevamenti ovvero con l'incremento della quota, costituendo questa autonoma attività giudiziale, ferma restando la possibilità di deroga pattizia delle norme sull'imputazione e sui prelevamenti, nonché di quelle che stabiliscono l'ordine delle operazioni divisionali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)