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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 95 del 1974

Decisione
decisa il 1974-03-21, depositata il 1974-03-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:95
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7160

  • Assistenza e previdenza
  • Personale civile e militare dello stato
  • Indennità di buonuscita
  • Legge 27 novembre 1956, n. 1407, art. 5 (sostitutivo dell'art. 52 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 619)
  • Esclude che essa spetti al coniuge del pubblico dipendente deceduto in servizio che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi in stato di bisogno, alle figlie maggiorenni che non versino in questo stato e non siano nubili ovvero siano coniugate ed ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro
  • Non sono violati gli artt. 3 e 36 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, nella parte in cui è esclusa la spettanza dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico dipendente deceduto in servizio che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi in stato di bisogno e ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro, essendo state tali questioni già dichiarate non fondate con la sent. n. 82 del 1973.

Norme impugnate

  • art. 5 legge 27 novembre 1956, n. 1407

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1971 dal Consiglio di Stato - sezione VI - sul ricorso di Giardina Aldo e Marco contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973. Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1971 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, sul ricorso di Aldo e Marco Giardina contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, aporovato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui esclude che l'indennità di buonuscita spetti al coniuge superstite non avente diritto a pensione indiretta o in mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro; che davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che secondo il giudice a quo le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 36 della Costituzione perché l'indennità di buonuscita avrebbe il carattere di retribuzione differita per fini previdenziali e perché quindi nelle dette due ipotesi verrebbe tolta dal patrimonio del lavoratore di cui sarebbe entrata a far parte, e dette norme violerebbero altresì, l'art. 3 della Costituzione per ciò che, messe a raffronto con l'art. 2122 del codice civile, darebbero luogo in danno del personale dello Stato ad una disparità di trattamento razionalmente non giustificabile; che le questioni come sopra proposte sono state già esaminate da questa Corte e sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 82 del 1973; che con l'ordinanza de qua le questioni non sono state prospettate sotto nuovi profili ed a sostegno di esse non sono stati portati nuovi argomenti, e che pertanto non ricorrono ragioni perché la Corte debba o possa mutare il precedente avviso.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui è esclusa la spettanza dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico dipendente deceduto in servizio, che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi in stato di bisogno, e ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro, questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe, e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 82 del 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze