Sez. 1, Sentenza n. 5864 del 28/10/1988 (Rv. 460371 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON ASSIMILABILI AI REDDITI DI IMPRESA - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - PAGAMENTO ESEGUITO IN BASE AD ISCRIZIONE A RUOLO - MANCATA IMPUGNAZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON ASSIMILABILI AI REDDITI DI IMPRESA - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - PAGAMENTO ESEGUITO IN BASE AD ISCRIZIONE A RUOLO - MANCATA IMPUGNAZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
La sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 25 marzo 1980, dichiarativa dell'illegittimità della tassazione con l'ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d'impresa, incide sui rapporti tributari pendenti, nei quali la norma illegittima dovrebbe operare, non anche rispetto a quelli esauriti, per i quali sia intervenuto un giudicato, o sia divenuto definitivo un atto amministrativo, ovvero siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza stabiliti dalle Disposizioni che regolano i rapporti medesimi. La suddetta sentenza, pertanto, non trova applicazione, con la conseguente esclusione del diritto al rimborso dell'imposta pagata, nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito in base ad iscrizione a ruolo divenuta definitiva per mancata impugnazione entro il termine fissato dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636. (Conf 3197/88, mass n 458650).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)