Sez. 2, Sentenza n. 664 del 22/03/1967 (Rv. 326664 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - DETERMINAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - DETERMINAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA.*
La Determinazione dell'indennita di sopraelevazione ex art. 1127 cod civ. spettante ai proprietari dei piani sottostanti, si deve fare con riferimento al tempo in cui la sopraelevazione viene realizzata, poiche in detto momento viene in concreto a ridursi il diritto di comunione dei detti proprietari sull'area edificabile. Ai fini della liquidazione deve, inoltre, tenersi conto dell'eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra il tempo della sopraelevazione e quello della sentenza che liquida l'indennizzo. (Cfr. 3453-62, 1994-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)