Sez. 3 - , Sentenza n. 8164 del 23/03/2021 (Rv. 661006 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Vendita a catena - Diritto di regresso del venditore finale - Presupposti - Adempimento di quanto preteso dal consumatore - Necessità - Esclusione - Rilevanza ai soli fini della decorrenza della prescrizione - Sussistenza.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE
L'esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 131, comma 1, del codice del consumo al venditore finale nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) non è subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore poiché il riferimento alla "esecuzione della prestazione", contenuto nel comma 2 del citato art. 131, serve solo ad individuare il "dies a quo" del termine entro il quale azionare il detto diritto di regresso e, quindi, il relativo "exordium praescriptionis".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 131 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 131 com. 2, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)