Sez. 3, Sentenza n. 4778 del 01/09/1982 (Rv. 422760 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI VALORE - RIVALUTAZIONE - DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - MOMENTO FINALE - EVENTI FUTURI ED IPOTETICI SUCCESSIVI ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI VALORE - RIVALUTAZIONE - DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - MOMENTO FINALE - EVENTI FUTURI ED IPOTETICI SUCCESSIVI ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
Nella rivalutazione dei crediti di valore, il giudice deve tener conto del diminuito potere d'acquisto sino alla data di pubblicazione della sentenza, momento nel quale il credito diviene liquido ed esigibile, ed il correlativo debito si converte in debito di valuta, e non pure degli eventi futuri ed ipotetici successivi alla sua pronuncia, quale l'eventuale ritardo nell'esecuzione della decisione ed il verificarsi nel frattempo di una svalutazione monetaria ulteriore. (V 5484/80, mass n 409349).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)