Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica
Testo in vigore al
Art. 76
1. In caso di assoluta urgenza l'Autorita' militare che ha il comando locale, previa la compilazione dello stato di consistenza, puo' ordinare l'occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione delle opere militari.
2. Essa ha le facolta' attribuite al Prefetto dal capo 2.° del titolo secondo della presente Legge, e puo' applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d'urgenza.
Capo IV. Delle espropriazioni con obbligo di contributo.
Art. 77
1. Qualora in una Legge che dichiara un'opera di pubblica utilita' sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprieta', e non siano nella stessa Legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti.
Art. 78
1. Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla meta' del maggior valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica utilita'.
2. Questo contributo e' pagabile a decimi in ciascun anno, contemporaneamente all'imposta prediale.
Art. 79
1. Nel computo del maggior valore deve dedursene quella parte che gia' avesse fatto compenso coll'indennita' dovuta per l'espropriazione.
Art. 80
1. Il proprietario del fondo gravato di contributo puo' abbandonarlo all'espropriante pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39.
Art. 81
1. Per sicurezza del pagamento del contributo compete all'espropriante un'ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica.
2. Quest'ipoteca dovra' essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi civili per la conservazione delle ipoteche legali.
Art. 82
1. Le disposizioni di questo capo potranno essere applicate per Legge anche alle opere che s'intraprendessero per conto delle Provincie, dei Comuni o dei Consorzi.
2. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti circa i consorzi obbligatori.
Capo V. Dell'espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale.
Art. 83
1. Ogni monumento storico o di antichita' nazionale che abbia la natura d'immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche Corpo morale o da un privato cittadino, puo' essere acquistato dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilita'.
Art. 84
1. All'espropriazione debbono in ogni caso precedere le formalita' richieste dagli articoli 4 e 5, e la speciale notificazione della proposta o domanda ai proprietari del monumento. La dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta nel modo indicato dall'articolo 12 sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 85
1. L'indennita' a pagarsi e' stabilita amichevolmente, o nel modo indicato dagli articoli 31 e seguenti della presente Legge.
Capo VI. Dei piani regolatori edilizi.
Art. 86
1. I Comuni, in cui trovasi riunita una popolazione di diecimila abitanti almeno, potranno, per causa di pubblico vantaggio determinata da attuale bisogno di provvedere alla salubrita' ed alle necessarie comunicazioni, fare un piano regolatore, nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifizi, per raggiungere l'intento.
Art. 87
1. I progetti dei piani regolatori debbono essere fatti pubblici a cura del Sindaco, a norma degli articoli 17 e 18, ed essere adottati dal Consiglio comunale, il quale delibera sulle opposizioni che fossero presentate.
2. Se il Consiglio comunale respinge le opposizioni, la Deputazione Provinciale e' chiamata a dar parere sul merito del progetto e delle opposizioni.
3. I piani regolatori sono approvati a norma dell'articolo 12, sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ed anche il Consiglio Provinciale di sanita', ove occorra.
4. Nel Decreto di approvazione sara' determinato il tempo, non maggiore d'anni 25, entro il quale si dovra' eseguire il piano.
Art. 88
1. Il Decreto di approvazione del piano deve essere a cura del Sindaco pubblicato e notificato entro un mese nella forma delle citazioni a ciascun proprietario dei beni in esso piano compresi.
Art. 89
1. Diventato definitivo il piano, dal giorno della sua pubblicazione i proprietari dei terreni e degli edifizi in esso compresi, volendo far nuove costruzioni o riedificare o modificare quelle esistenti, sia per volonta' loro, sia per necessita', debbono uniformarsi alle norme tracciate nel piano.
Art. 90
1. I lavori fatti in contravvenzione all'articolo precedente saranno distrutti, ed il proprietario condannato alla multa estensibile a L.
2. 1,000.
Art. 91
1. L'area degli edifizi ed i terreni sui quali e' proibito di edificare, come l'area pubblica sulla quale devonsi estendere le fabbricazioni dei privati, non cessano dall'appartenere al rispettivo proprietario, finche' non sia eseguito il deposito od il pagamento delle indennita' determinate a seconda degli articoli 39 e 40.
Art. 92
1. L'approvazione del piano regolatore equivale ad una dichiarazione di pubblica utilita', e potra' dar luogo alle espropriazioni delle proprieta' nel medesimo comprese, osservate le prescrizioni della presente Legge.
Capo VII. Dei piani di ampliamento.
Art. 93
1. I Comuni pei quali sia dimostrata la attuale necessita' di estendere l'abitato, potranno adottare un piano regolatore di ampliamento in cui siano tracciate le norme da osservarsi nella edificazione di nuovi edifizi, a fine di provvedere alla salubrita' dell'abitato, ed alla piu' sicura, comoda e decorosa sua disposizione.
2. A questi piani sono applicabili le disposizioni del precedente capo.
Art. 94
1. Se per la esecuzione del piano di ampliamento il Comune deve procedere alla costruzione delle vie pubbliche, i proprietari saranno obbligati a cedere il terreno necessario, senz'altra formalita'.
2. Il relativo compenso sara' determinato secondo gli articoli 39, 40 e 41, salvi quei concorsi nelle opere di sistemazione e di conservazione delle vie che dai Regolamenti locali fossero per questo caso speciale imposti.
Titolo III. Disposizioni finali e transitorie.
Art. 95
1. Gli atti di vendita, di quitanza ed altri, relativi all'acquisto dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilita', possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni od atti.
Art. 96
1. Le notificazioni prescritte dalla presente Legge, le quali non sia espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi da messi comunali, o da altri agenti amministrativi.