Sez. 3, Sentenza n. 26514 del 17/12/2009 (Rv. 610471 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Vendite a catena - Azioni esperibili dall'acquirente - Azione contrattuale ed extracontrattuale - Soggetti rispettivamente legittimati dal lato passivo - Cumulabilità dei due tipi di responsabilità in capo al produttore di una marca di sigarette - Lesione di principi informatori della materia - In tema di giudizio di equità davanti al giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
Nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica. Ne consegue che incorre nella violazione di un principio informatore in tema di responsabilità civile il giudice di pace che - nel giudizio di equità promosso per il risarcimento del danno da pubblicità ingannevole relativo ad una marca di sigarette - riconosca il produttore responsabile sia a titolo extracontrattuale che a titolo contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)