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Sez. 5, Sentenza n. 2794 del 05/05/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 211695 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO | Interrogatorio preliminare alla decisione sulla sospensione - Necessità - Titolo di reato contestato - Valutazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211695-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO

Il nuovo testo dell'art. 289, comma secondo, cod.proc.pen, introdotto dalla legge 16 luglio 1997 n. 234, che impone, nel corso delle indagini preliminari, al giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato prima di decidere sulla richiesta di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio, va applicato in ogni caso, indipendentemente dal titolo di reato contestato. Sarebbe infatti erroneo ritenere che la garanzia riguardante la misura interdittiva ex art. 289 cod.proc.pen. possa costituire un privilegio a favore dei soli pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che siano imputati o indagati per un delitto contro la pubblica amministrazione. (conf.Sez. V c.c. 30/03/1998 n.1931, dep. 13/07/98 in corso di massimazione)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 289 com. 2 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)