diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11616 del 26/10/1992 (Rv. 479134 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente | Danno futuro per mobilità permanente - Coincidenza automatica con la proporzionale riduzione del reddito di lavoro percepito dal danneggiato - Esclusione - Accertamento in concreto - Necessità - Criteri.
Stato
decisa il 1992-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479134-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente

Il danno per inabilità permanente non coincide automaticamente con la proporzionale riduzione del reddito di lavoro percepito dal danneggiato ma deve essere in concreto accertato, anche per via presuntiva, sulla base della differenza tra i redditi che il danneggiato, in relazione alla sua qualifica ed attività, avrebbe potuto percepire e quelli a cui deve presumersi che rimarrà ancorato a causa della menomazione riportata, escludendosi ogni confusione tra questo danno, che è strettamente legato alla effettiva riduzione della capacità di guadagno, con le altre forme di danno, quale quello biologico, nella cui valutazione assume preminente rilievo la gravità della inabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)