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Sez. U, Sentenza n. 1316 del 16/03/1978 (Rv. 390676 - 01)

ENTI PUBBLICI - IN GENERE - ENAL - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE CON IL PERSONALE DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390676-01

ENTI PUBBLICI - IN GENERE - ENAL - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE CON IL PERSONALE DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*

L'ente nazionale assistenza lavoratori (enal) e un ente pubblico non economico, in quanto non persegue fini speculativi mediante lo svolgimento di attivita economica, ma svolge compiti culturali, ricreativi e sportivi a favore dei lavoratori. Pertanto, i rapporti di lavoro dei dipendenti del suddetto ente sono normalmente sottratti alla cognizione del giudice ordinario, quale, per le controversie individuali di lavoro, era regolata dall'art 429, n 3 cod proc civ ed e attualmente disciplinata dall'art 409 dello stesso codice, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533. (Conf 2701/74, mass n 371158).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. Legge 02/08/1943 num. 704 art. 5, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)