Sez. 3, Sentenza n. 4 del 06/01/1982 (Rv. 417679 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALORE PROBATORIO - UNICA FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - VALORE PROBATORIO - UNICA FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*
Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate, nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro. (Conf 5402/80, mass n 409282; (Conf 575/79, mass n 396703; (Conf 3650/74, mass n 372164).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)