Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16007 del 21/07/2011 (Rv. 618870 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO | Domande connesse in cumulo tra loro e con nesso di subordinazione gradata - Proposizione nei confronti di tutti i convenuti, alcuni legittimati in via sostanziale rispetto alla domanda principale, altri rispetto alla domanda gradata - Situazione di litisconsorzio, necessario e processuale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Eccezione di incompetenza territoriale formulata da uno soltanto dei convenuti per insussistenza della deroga ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. - Fondatezza dell'eccezione - Declinatoria di tutto il cumulo di domande - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO
Qualora l'attore proponga contro più convenuti in cumulo tra loro e con nesso di subordinazione gradata più domande fra loro connesse per l'oggetto o per il titolo e riguardo alle quali le parti legittimate in via sostanziale siano soltanto alcuni convenuti, la proposizione di ciascuna domanda anche contro il convenuto estraneo sul piano sostanziale, ma legittimato alla domanda gradata, determina, riguardo a ciascuna domanda, una situazione di litisconsorzio necessario giustificato dal nesso di subordinazione e dal cumulo e, fra tutte le domande, altro litisconsorzio necessario processuale. Ne consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da uno solo dei convenuti per insussistenza delle condizioni della deroga ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. riguardo a tutte le domande, ove fondata, comporta la declinatoria di tutto il cumulo di domande. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)