Sez. 6, Sentenza n. 9206 del 19/11/2003 Ud. (dep. 01/03/2004) Rv. 229304 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Falsa testimonianza commessa innanzi a giudici diversi in diverse fasi processuali - Pluralità di reati - Sussistenza.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) si reitera soltanto se la condotta tipica viene posta in essere in una successiva deposizione autonoma davanti ad una diversa autorità giudiziaria, vale a dire in una diversa fase processuale. Pertanto non realizza un autonomo reato di falsa testimonianza la mendace deposizione frazionata in più udienze oppure ripetuta nell'ambito della medesima fase processuale davanti ad un giudice diverso solo come persona fisica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)