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Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 15/07/1964 (Rv. 302706 - 01)

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IN GENERE - COMODA DIVISIBILITA - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302706-01

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IN GENERE - COMODA DIVISIBILITA - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di divisione, a norma e per gli effetti di cui all'art. 720 cod.civ., per comoda divisibilita deve intendersi la possibilita che la ripartizione della cosa comune sia conseguita con spese non rilevanti e senza pregiudizio per l'originario valore economico, evitando altresi che il godimento del cespite frazionato sia comunque gravato da eccessivi pesi, servitu e limitazioni. L'accertamento della comoda divisibilita costituisce una 'quaestio factì rimessa al prudente ed oculato apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se esente da vizi logici e giuridici. (da ultimo 2034'63, 1893'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)