Sez. 2, Sentenza n. 1080 del 13/10/1970 Ud. (dep. 30/12/1970) Rv. 116070 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO -CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NOZIONE - FURTO - CONCORRENTE IN FUNZIONE DÌ PALÒ -INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO -CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NOZIONE - FURTO - CONCORRENTE IN FUNZIONE DÌ PALÒ -INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
L'attenuante prevista dall'art 114 cod pen e giustificata non da una ragione di minore efficienza causale dell'Azione di uno dei correi proporzionalmente a quelle degli altri ma dall'importanza obiettivamente minima del contributo all'Azione complessiva dell'attivita del compartecipe che invochi detta attenuante, nella preparazione o esecuzione del reato. Nel furto, l'opera del cosiddetto 'palò anche se puo essere d'importanza minore rispetto a quella degli esecutori materiali del reato, non puo considerarsi minima agli effetti del citato articolo, in quanto facilita la realizzazione dell'attivita criminosa e rafforza l'efficienza della opera prestata dai correi, garantendo l'impunita di questi. (V 112177, anno 1969 seconda Sezione, udienza 23 novembre 1959, ricorrente polo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)