diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10584 del 23/05/2016 (Rv. 640121 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Giudice successivamente adito - Poteri - Verifica della competenza del giudice preventivamente adito anche per la causa preventivamente instaurata - Necessità - Giudice preventivamente adito - Poteri - Contestazione della continenza - Esclusione - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2016-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640121-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

Ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso, deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza; ne consegue che il giudice diverso, ove la causa venga davanti a lui riassunta, non potrà contestare il rapporto di continenza - facoltà concessa, invece, alla parte - ma potrà solo, ai sensi degli artt. 44 e 45 c.p.c., chiedere d'ufficio il regolamento di competenza ove ritenga la propria incompetenza per materia o per territorio inderogabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)