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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1489 del 18/01/2023 (Rv. 666982 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Interesse ad agire - Insussistenza - Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666982-02

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

In tema di procedimento esecutivo, difetta l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) a promuovere l'espropriazione forzata soltanto qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica minima alla stregua di un criterio meramente oggettivo riferito alla generalità dei consociati e non in base alle soggettive condizioni economiche delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il diritto ad agire "in executivis" in relazione a due atti di precetto per la complessiva somma di circa 800 Euro, affermando che il dato economico va valutato espungendo apprezzamenti, di tipo soggettivo e necessariamente irrilevanti nel processo, relativi alla consistenza del patrimonio del debitore oppure alle condizioni economiche delle parti).

Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)