Sez. 4, Sentenza n. 3700 del 02/07/1985 Ud. (dep. 14/05/1986) Rv. 172695 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - DIFENSORI - DIRITTO DI ASSISTERE ALLA PERIZIA - MODO IN CUI SI CONCRETA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - DIFENSORI - DIRITTO DI ASSISTERE ALLA PERIZIA - MODO IN CUI SI CONCRETA.*
La norma che attribuisce ai difensori il "diritto" di assistere alla perizia, si concreta, nel diritto dei difensori stessi di esser presenti all'effettivo svolgimento delle indagini peritali; sia contestuali, che successive all'udienza prevista dall'art. 316 cod. proc. pen.. se contestuali a tale udienza la possibilità di assistervi deriva dalla comunicazione (ex art. 314) dell'ordinanza con cui tale udienza è fissata. Se le indagini sono successive, è necessario, ex art. 304 ter, un ulteriore, separato avviso con cui venga reso noto quando e dove si svolgeranno le effettive indagini peritali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)