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Sez. 5, Sentenza n. 909 del 24/06/1971 Ud. (dep. 18/09/1971) Rv. 119093 - 01

REATO CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - ASSEGNO CIRCOLARE O ASSEGNO BANCARIO "NON TRASFERIBILI" - EQUIPARAZIONE AGLI ATTI PUBBLICI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119093-01

REATO CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - ASSEGNO CIRCOLARE O ASSEGNO BANCARIO "NON TRASFERIBILI" - EQUIPARAZIONE AGLI ATTI PUBBLICI - ESCLUSIONE.*

La disposizione di cui all'art 491 fa riferimento solo ai titoli di credito trasferibili per girata o al portatore e non si estende all'assegno circolare o all'assegno bancario muniti di clausola 'non trasferibilè. Tale clausola immobilizzando il titolo nelle mani del portatore, lo trasforma in un titolo la cui proprieta puo essere alienata solo mediante cessione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)