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Sez. 5, Sentenza n. 11491 del 26/04/1990 Ud. (dep. 17/08/1990) Rv. 185116 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - FALSO IN BILANCIO SEGUITO DAL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ - IPOTESI AGGRAVATA DEL REATO SOCIETARIO - ESCLUSIONE - TITOLO AUTONOMI DI REATO.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185116-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - FALSO IN BILANCIO SEGUITO DAL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ - IPOTESI AGGRAVATA DEL REATO SOCIETARIO - ESCLUSIONE - TITOLO AUTONOMI DI REATO.*

L'ipotesi di falso in bilancio seguita dal fallimento della società considerata nel comma secondo n. 1 dell'art. 223 legge fallimentare non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma un autonomo titolo di reato che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria. Infatti l'indicata disposizione di legge fa riferimento esplicito ai fatti (non ai reati) preveduti dalle norme del codice civile: non considera, cioè, il reato di falso in bilancio (per punirlo più gravemente in caso di fallimento), bensì il fatto della falsificazione del bilancio societario, commesso dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite, per punirlo come bancarotta fraudolenta. Ciò anche perché nella legge fallimentare è insito il concetto che la sopravvenienza del fallimento qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che, altrimenti, sarebbero soggetti ad una qualificazione giuridica diversa. (Conf mass n 174865, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 com. 1 n. 1, Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)