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Sez. 1, Sentenza n. 2844 del 26/04/1983 (Rv. 427757 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE INDENNIZZO DOVUTO EX ART. 2041 COD. CIV. - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427757-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE INDENNIZZO DOVUTO EX ART. 2041 COD. CIV. - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITÀ.*

L'indennizzo dovuto per arricchimento senza causa, a norma dell'art. 2041 cod. civ., in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, configura un debito di valore, non di valuta, pure nel caso in cui si correli ad attività od erogazioni del creditore che abbiano comportato un risparmio di spesa per l'obbligato. Anche in tale ipotesi, pertanto, il ricorso al parametro monetario del risparmio di spesa, per individuare la locupletazione dell'arricchito, quale limite dell'indennizzo medesimo, non esclude che la liquidazione dell'indennizzo va effettuata tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria. (V 5916/80, mass n 409710; (V 2794/73, mass n 366348).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)