Sez. 1, Sentenza n. 16796 del 17/07/2009 (Rv. 609305 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI | Inadempimento degli obblighi assistenziali ed educativi - Valutazione - Riferimento ai parenti entro il quarto grado - Necessità - Fondamento.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI
In tema di adozione, la valutazione della situazione di abbandono del minore, prescritta dall'art. 8 della legge n. 184 del 1983 ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, deve estendersi ai parenti fino al quarto grado, i quali, in virtù di un principio generale introdotto dalla stessa legge n. 184 cit., sono tenuti, qualora i genitori non vi provvedano, a prestare assistenza al minore e ad adempiere agli obblighi educativi, la cui inottemperanza conduce allo scioglimento di ogni vincolo del minore anche nei loro confronti.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)