Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006 (Rv. 588188 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Erronea dichiarazione della contumacia - Non incidenza sull'attività difensiva della parte - Denunciabilità del vizio in cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI
L'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione, se non abbia cagionato in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)