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Sez. 6, Sentenza n. 8716 del 13/01/1978 Ud. (dep. 30/06/1978) Rv. 139526 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE DELLE CONSULENZE DI PARTE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE SU TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE CONSULENZE DI PARTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139526-01

PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE DELLE CONSULENZE DI PARTE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE SU TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE CONSULENZE DI PARTE - ESCLUSIONE.*

Il giudice non e tenuto a motivare su tutte le argomentazioni svolte nella consulenza tecnica che e atto difensivo di parte, quando indichi, con esauriente e congrua motivazione, le ragioni della decisione adottata fondandola su molteplici elementi probatori, che rendono superfluo un particolare approfondimento delle osservazioni del consulente di parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)