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Sez. 5, Sentenza n. 431 del 10/03/1971 Ud. (dep. 05/06/1971) Rv. 118252 - 01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - ARTICOLI DI LEGGE (INDICAZIONE) - SEMPLICI MODALITA DI ESECUZIONE DEL REATO - OMESSA INDICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118252-01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - ARTICOLI DI LEGGE (INDICAZIONE) - SEMPLICI MODALITA DI ESECUZIONE DEL REATO - OMESSA INDICAZIONE - IRRILEVANZA.*

La precisazione relativa a semplici modalita di esecuzione del reato, non costituendo mutamento degli elementi essenziali del fatto contestato, ne incidendo sull'Esercizio del diritto di difesa, non viola il principio di correlazione fra la sentenza e l'accusa contestata. Ne, per la valida contestazione del reato, e necessaria la indicazione delle Disposizioni di legge che lo prevedono, essendo sufficiente, che l'imputato, prima del dibattimento, al fine di predisporre una conveniente difesa, sia a conoscenza attraverso il capo d'imputazione e il complesso degli elementi di cui sia stato reso edotto nel ricorso dei suoi interrogatori, del fatto stesso su cui e chiamato a rispondere. (V 114395, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)