Sez. 2, Sentenza n. 26606 del 12/03/2019 Cc. (dep. 17/06/2019) Rv. 276573 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Sequestro probatorio – Mancata convalida – Restituzione degli originali ma non delle copie – Legittimità – Esclusione – Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA
In tema di sequestro probatorio, una volta disposta la restituzione degli originali, è illegittima la mancata riconsegna delle copie estratte da quanto materialmente appreso in esecuzione di sequestro inefficace perché non tempestivamente convalidato dal pubblico ministero, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità degli originali non elimina il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dal mantenimento del vincolo sulle copie, per la violazione di diritti meritevoli di tutela, come quello alla riservatezza o al segreto. (Fattispecie relativa al sequestro di apparati elettronici e dei dati ivi contenuti, in cui la Corte ha richiamato, quale parametro di riferimento, l'art. 8 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nelle decisioni del 22 maggio 2008, Ilya Stefanov c. Bulgaria e del 2 aprile 2015, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. Francia).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)